STATUTO

PASSAPAROLA:
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STATUTO REGISTRATO IL 30 OTTOBRE 2020
ADEGUAMENTO D. LGVS 117/2017

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ARCHIVIO: VERBALE E STATUTO 2012

Verbale con lo statuto approvato dall’assemblea dell’8 giugno 2012.

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GLI ARTICOLI DEL NUOVO STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

È costituito un Ente del Terzo Settore, un’Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta che assume la denominazione di “SOCIETÀ ITALIANA DELLE LETTERATE (SIL) APS”, ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, Codice del Terzo Settore, della Costituzione, del Codice Civile e delle relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

La durata dell’Associazione è illimitata.

La denominazione sociale dell’acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l’ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all’iscrizione.

L’Associazione ha sede legale nel comune di Roma alla Via della Lungara 19.
Con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull’intero territorio nazionale e all’estero. 1)
La variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – FINALITÀ

L’Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale una o più attività di cui all’art 5 CTS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’associazione si ispira alla Costituzione Italiana e ai principi di uguaglianza, pari opportunità, inclusione; si propone come struttura di aggregazione che consenta di valorizzare l’esperienza e la soggettività femminile; di elaborare concetti e categorie che portino alla ridefinizione di contenuti e metodi del sapere; di rinnovare la ricerca, la trasmissione, l’insegnamento e la diffusione della produzione letteraria soprattutto femminile, collaborando con associazioni affini, nonché di indagare le strutture dell’immaginario e del simbolico, sostenendo l’impegno di ricerca in questa direzione. L’associazione si propone inoltre di dare rilievo alle tradizioni della scrittura delle donne e all’impegno di ricerca svolto in questa direzione.
L’Associazione si costituisce altresì come associazione per il contrasto ad ogni forma di violenza di genere e alle forme di discriminazione e di esclusione, attraverso i mezzi pacifici e democratici rappresentati dallo studio, dalla ricerca, dalla promozione di forme di creatività legate alla letteratura, alla poesia, al teatro, al cinema.

L’Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 3 – ATTIVITÀ


L’Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS di cui alle lettere:
i) Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L’associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale di alla lettera i) l) d) dell’art 5 CTS

• svolgere ricerche e studi;
• organizzare dibattiti, seminari, tavole rotonde e ogni altro tipo di manifestazione ritenuta idonea per la realizzazione dei propri scopi con eventuale richiesta di locali anche pubblici;
• promuovere e svolgere attività di formazione, adeguate ai diversi contesti e alle diverse età a cui vengano destinate;
• svolgere attività di formazione specificamente rivolte a insegnanti e formatori;
• istituire e assegnare borse di studio e contratti di ricerca finanziati in proprio o in partecipazione con terzi;
• promuovere e curare veicoli di informazione e comunicazione;
• pubblicare i lavori che saranno ritenuti utili strumenti di perseguimento delle finalità sociali;
• organizzare e promuovere servizi di vario genere nell’interesse delle proprie associate.
• promuovere progetti e attività con le scuole per la prevenzione dell’esclusione derivante da stereotipi di genere;
• collaborare con associazioni di donne azioni e interventi a contrasto della violenza di genere sotto ogni forma
• organizzare con le scuole e le istituzioni educative attività culturali come reading di poesia, progetti di valorizzazione della lettura, incontri con il teatro , l’arte, la musica;
• organizzazione di passeggiate letterarie e seminari residenziali;
• promuovere incontri sulla letteratura e la scrittura tra native e migranti in rete con altre associazioni
• formulazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, attività progetti con altri Enti, associazioni, Fondazioni, Organizzazioni UE, Università e scuole di ogni ordine e grado;
• partecipazione a progetti internazionali, a bandi UE con riferimento ai temi afferenti alle finalità associative;
• promuovere call con la previsione di borse di studio per ricerca e progetti territoriali che favoriscano lo scambio generazionale.

L’Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del CTS tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L’Associazione può realizzare l’attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.

L’Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali

Art. 4 – SOCIA/SOCIO

Sono socia/socio tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti, che, mossi da spirito di solidarietà e condividendo gli scopi associativi, aderiscono volontariamente all’Associazione. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
In particolare possono diventare socia/socio le persone che svolgono attività prevalente e/o continuativa di ricerca, elaborazione e diffusione sui temi della letteratura e della scrittura, in particolare sulla produzione femminile, valorizzandone i nessi interdisciplinari, comparativistici e multiculturali, in accordo con gli scopi dell’associazione e le persone che a qualsiasi titolo sono interessante a essere informate sulle attività proposte dall’associazione e a prendere parte alle sue iniziative.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

L’ammissione di un nuovo associata/o è fatta con deliberazione dell’organo amministrativo su domanda scritta dell’interessato al Consiglio direttivo; la domanda deve contenente i propri dati indentificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande presentate entro trenta giorni dal loro ricevimento.
La delibera è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. L’organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
All’atto di ammissione le socie/soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti le socie/soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile.

Tutte le socie/soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
L’esercizio dei diritti delle socie/soci e l’accesso all’attività sociale sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa annuale.

Le socie/soci dell’Associazione hanno il diritto di:
• Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
• Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
• Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
• Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

Le socie/soci dell’Associazione hanno il dovere di:
• Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione:
• Versare la quota associativa annualmente stabilita;
• Versare l’eventuale quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

La qualifica di Socia/socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora la socia/ socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla socia/socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomanda A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all’Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento inviata al Presidente dell’Associazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Associate/i che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell’associazione.

La qualifica di socia/o decade per il mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive, nell’entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Può divenire “Sostenitrice/tore” dell’Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l’attività di interesse generale condotta dall’Associazione.
Le sostenitrici/tori dell’Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le sostenitrici/tori non acquisiscono la qualifica di socio.

Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea Generale delle socie/socio;
– il Consiglio Direttivo;
– la Presidente;
– l’organo di Controllo;

Art.6 – L’ASSEMBLEA GENERALE DELLE SOCIE E SOCI

L’Assemblea delle socie e soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutte le socie e soci che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino avere la maggiore età, iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea generale delle socie/soci si riunisce almeno una volta all’anno e ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un decimo di tutti i soci.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascuna socia almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
La convocazione può essere fatta, sempre a cura del/la Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con l’affissione dell’avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione.
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo anche mail indicati nel Libro delle Socie/i.
L’Assemblea generale delle socie/soci può riunirsi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.

Art.7 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria delibera:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell’organo di controllo, revisione legale;
c) nomina un conciliatore in caso di controversie;
d) approva il bilancio/ rendiconto/ bilancio sociale;
e) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costituivo o dallo statuto alla sua competenza
j) approva eventuali regolamenti proposti dall’organo direttivo;
k) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 8 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria delibera:
l) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.9 – I LAVORI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Vige il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532 comma 2 c.c..
È consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall’Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.
I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, sempre e comunque in numero dispari.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, che consento al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo:

  • esegue le deliberazioni dell’assemblea;
  • formula e redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  • accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
  • determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell’associazione;
  • delibera sull’esclusione degli associati
  • redige e approva bozze il bilancio/ rendiconto annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • cura gli affari di ordine amministrativo, lavoristico e la gestione di tutti i beni;
  • redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l’operatività dell’Associazione;
  • istituisce comitati di lavoro e di esperti;
  • individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6.

Art. 12 – SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti ovvero con cooptazione fino al 1/3 del Consiglio e con ratifica alla prima assemblea.
I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all’assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Art. 13 – ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo designa nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Art. 14 – LA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente:
1) ha la legale rappresentanza dell’Associazione,
2) rappresenta in giudizio l’Associazione;
3) stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione;
4) risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.
5) convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Art. 15 – LA VICE PRESIDENTE


In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento della Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Art. 16 – IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento

Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO


L’Organo di Controllo è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l’obbligatorietà.
E’ composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L’Organo di controllo può essere anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 18 – IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutario ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti
  • eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
  • eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative annuali;
  • contributi dei soci;
  • contributi di privati e imprese;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
  • entrate derivanti da raccolte di fondi;
  • rendite patrimoniali;
  • entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizione di cui al D.Lgvs 117/2017

Art. 19 – RISORSE UMANE


L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
I volontari possono essere anche non soci.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del CTS.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività sarà entro i limiti dell’articolo 36 CTS, ovvero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o ai cinque per cento del numero degli associati entro i limiti.

Art. 20 – DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPIEGO


È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 21 – GLI ESERCIZI SOCIALI


L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall’art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l’obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all’art 14 del CTS.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.
Il bilancio di esercizio/rendiconto deve essere sottoposto all’approvazione definitiva dell’Assemblea entro il 31 maggio dell’anno successivo.
I bilanci di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l’approvazione, a disposizione di tutti i soci.
La convocazione dell’assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.
I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI


Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell’Organo a cui si riferiscono.

Art. 23 – MODIFICHE ALLO STATUTO


Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 24 – CONTROVERSIE


Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi preferibilmente tra i soci, ovvero professionisti del settore, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell’Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 25 – SCIOGLIMENTO


In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, prima dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti, sentita l’Agenzia istituita con DPCM del 26/06/2000, a fini di pubblica utilità.
A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

Art. 26 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO


Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta/migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

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